Galimberti fra Gervasio e Iavazzi (fonte Sportcasertano)

Galimberti fra Gervasio e Iavazzi (fonte Sportcasertano)

Pochi minuti fa sono arrivate novità sull’affaire riguardante Gianluca Galimberti, reo del mancato acquisto della Juvecaserta dopo aver manifestato diverse intenzioni nel mese precedente. Questo il comunicato stampa della società: “Il Procuratore Federale della FIP, avv. Roberto Alabiso, ha chiuso l’indagine relativa alla tentata acquisizione della maggioranza societaria della Juvecaserta disponendo il deferimento del sig. Gianluca Galimberti, nella sua qualità di tesserato FIP, alla “Commissione Giudicante Nazionale per aver utilizzato documentazione cartacea attestante operazioni bancarie e/o finanziarie mai in realtà eseguite, al solo fine di acquisire la maggioranza delle quote della società Basket Juvecaserta srl iscritta al campionato di serie A maschile, con ciò procurandosi un indubbio ed illecito vantaggio quantomeno di carattere pubblicitario e personale”.
Nelle premesse al dispositivo, il Procuratore Federale, tra l’altro, ritiene “provata la responsabilità dell’incolpato in ordine alla violazione degli artt. 43 e 43 bis R.G. in quanto, con più operazioni, anche dí eccessiva visibilità mediatica, il Galimberti stesso cercava di apparire come nuovo proprietario-presidente del Basket Juvecaserta, inducendo così in errore anche gli interlocutori federali della medesima società e traendo un indubbio e illecito vantaggio anche solo ai fini pubblicitari”. Rileva, altresì, che “al di là delle fumose giustificazioni fornite dal tesserato in ordine ad eventuali sponsorizzazioni straniere e reperimento di fondi personali, l’intera vicenda appare caratterizzare una operazione evidentemente simulata per fini sconosciuti a questo Ufficio e che saranno meglio individuati dalla Autorità Giudiziaria Ordinaria già interessata alla fattispecie”
Il deferimento fa riferimento agli art. 43 (atti di frode sportiva) e 43 bis (atti di illecito sportivo) del Regolamento di giustizia della FIP, che prevedono sanzioni che partono da un minimo di tre anni di inibizione fino alla radiazione.”